ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI
REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO ORGANICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI
(Approvato dal Consiglio Nazionale
dell'Associazione Nazionale Carabinieri)
ART. 1
Scopi
L'ANC, anche attraverso le proprie articolazioni periferiche, si
propone il perseguimento degli scopi associativi assumendo iniziative atte a
rendere operanti le norme di cui all'art. 2 dello Statuto:
- costituendo fondi per lo svolgimento di attività assistenziali
e sociali;
- stipulando convenzioni commerciali, assicurative, bancarie, medico-sanitarie,
turistico-ricreative e culturali a favore dei Soci.
Per dare attuazione al disposto dell'ultima parte dell'art.2 dello Statuto,
l'Associazione promuove lo sviluppo di attività di
volontariato:
- generico, attraverso le
Sezioni territoriali;
- di protezione civile,
secondo la legislazione di settore, mediante appositi nuclei che, pur avendo
autonomia gestionale e patrimoniale, operano in
armonia con i principi dell'Associazione, conformandosi alle regole di
carattere generale da questa dettate in materia, tramite il SECOV (Servizio
Coordinamento Volontariato).
A tal fine, i
Presidenti di Sezione, gli Ispettori regionali e la Presidenza Nazionale svolgono
attività di coordinamento, indirizzo e controllo.
ART. 2
Bandiere
e Medagliere
Le Bandiere nazionali che l'Associazione, le Sezioni e le
Sottosezioni sono autorizzate ad usare devono essere acquistate a loro spese o
accettate in dono da Enti militari
e civili, da comitati locali o da privati cittadini di specchiata moralità.
La stessa normativa vale per i labari delle Sezioni estere.
La Bandiera nazionale deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
-
drappo tricolore bordato di giallo con cravatta
azzurra e frangia argentata con iscrizioni;
-
asta di metallo bianco, portante la lancia con la
fiamma dell'Arma.
Quando il Medagliere
dell'Arma muove per raggiungere il posto assegnatogli,
deve ricevere gli onori. Gli stessi onori competono quando passa davanti alla
guardia schierata.
I Soci di scorta
d'onore devono indossare l'uniforme sociale.
ART. 3
Uniforme
sociale
Le uniformi sociali da indossare nello svolgimento delle attività
istituzionali sono riportate nell'allegato 1.
L'Associazione adotta ogni possibile iniziativa per consentire ai
Soci l'acquisizione degli accessori all'uniforme stessa.
Il sopracolletto per i componenti del
Consiglio nazionale è interamente bordato col seguente numero di galloncini piatti dorati:
- 3 per il Presidente od il
Commissario nazionale;
- 2 per i Vice Presidenti
nazionali;
- 1 per
i Consiglieri nazionali, gli Ispettori regionali ed il Segretario nazionale.
Il Segretario nazionale inoltre, al di sopra del
galloncino, ne applica un altro soltanto fino al
termine degli alamari.
I Coordinatori provinciali ne applicano
uno dorato ma solo fino al termine degli alamari.
Per i componenti il Consiglio sezionale è
prescritta analoga bordatura col seguente numero di galloncini
piatti argentati:
- 3 per i Presidenti o i
Commissari di Sezione;
- 2 per il Vice Presidente
(ove esiste);
- 1 per i Consiglieri ed i Fiduciari delle
Sottosezioni ed il Segretario.
Anche il Segretario
sezionale, al di sopra del galloncino,
ne applica un altro fino al termine degli alamari.
ART. 4
Ammissione
dei Soci
Le domande di ammissione a Socio effettivo non in attività di servizio,
familiare e simpatizzante vanno presentate o trasmesse dagli interessati direttamente
al Presidente della Sezione competente per territorio (allegato 2). Sulla
domanda delibera il Consiglio sezionale.
Nei casi in cui ricorrano particolari
situazioni di opportunità, gli Ispettori possono autorizzare l'iscrizione o il
suo rinnovo presso altra Sezione o Sottosezione viciniore.
Il Presidente nazionale d'iniziativa o su
proposta dell'Ispettore o del Coordinatore provinciale (sempre tramite
Ispettore) può autorizzare, per lo stesso motivo, l'iscrizione presso la sede
centrale dell'Associazione.
I militari in attività di servizio possono presentare la domanda al
Presidente nazionale o al Presidente di Sezione territorialmente competente,
che provvederà all'inoltro alla Presidenza nazionale
per il rilascio della tessera sociale.
Il Presidente nazionale o della Sezione, nei casi in cui le domande
di ammissione a Socio non vengano accolte, ne danno
notizia agli interessati con comunicazione scritta di carattere personale.
In caso di cambio di
residenza o domicilio il Socio può chiedere l'iscrizione alla
Sezione competente per territorio, che ne darà notizia a quella cedente.
ART. 5
Soci
militari in servizio
I militari dell'Arma in servizio di tutti i gradi, i quali
presentano domanda di iscrizione all'Associazione,
devono darne notizia ai Comandi di appartenenza.
All'atto del congedamento, i militari Soci, senza alcun obbligo di ulteriore contributo fino al 31 dicembre dell'anno in cui
il congedamento è avvenuto, passano di diritto a far
parte delle Sezioni o delle Sottosezioni aventi giurisdizione nella località nella
quale il militare ha eletto il proprio domicilio, acquisendo i diritti e
doveri propri dei Soci effettivi in congedo.
ART. 6
Soci
familiari e simpatizzanti
Possono essere Soci familiari anche gli ascendenti, discendenti,
fratelli, sorelle e rispettivi coniugi di coloro che abbiano
prestato o prestino servizio nell'Arma.
Presso le Sezioni estere i Soci discendenti sono equiparati a tutti gli
effetti ai Soci effettivi, pertanto hanno diritto di elettorato attivo e
passivo. I Soci simpatizzanti - compresi quelli appartenenti ai Nuclei di
volontariato di p.c. - non possono superare il 30% dei Soci effettivi di
ciascuna Sezione.
ART. 7
Soci
d'onore e benemeriti
Gli Ispettori regionali, di loro iniziativa o su
proposta dei Presidenti di Sezione - a seguito di ponderata valutazione dei
Consigli sezionali - segnalano alla Presidenza Nazionale, esprimendo parere, i
nominativi degli Enti, delle persone nonché - per i Soci "d'Onore",
qualora i titolari siano deceduti - dei loro legittimi rappresentanti (vedova
nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per
colpa di lei e purché conservi lo stato vedovile; primogenito degli orfani; o,
in mancanza dell'una o degli altri, padre ovvero madre ovvero il maggiore dei
fratelli) in possesso dei requisiti, previsti dall'ari. 5 dello Statuto per
essere nominati Soci "d'Onore" o "Benemeriti" della Associazione. Il Presidente nazionale ha autonoma
facoltà di proposta al Comitato centrale.
Le proposte di nomina a Socio "Benemerito" devono essere motivale con l'indicazione delle particolari
benemerenze acquisite dalle persone o Enti.
Presso la Presidenza Nazionale saranno iscritti, in distinti albi,
i nomi di tutti i Soci "d'Onore" e di quelli "Benemeriti".
La Presidenza Nazionale rilascia una speciale tessera con
fotografia ed un diploma che trasmette alla Sezione (per conoscenza
all'Ispettore) per la consegna al titolare.
La Sezione inserisce nello schedario la seconda parte della
tessera.
1 Soci "d'Onore" e
"Benemeriti" che abbiano prestato servizio
nell'Arma hanno tutti i diritti propri dei Soci effettivi.
I Soci "d'Onore" ed i Soci "Benemeriti" sono:
- permanentemente iscritti
all'Associazione;
- esenti dalle operazioni
di tesseramento annuali.
I Soci
"Benemeriti" rimangono in carico alle Sezioni proponenti. Ove venissero meno i requisiti dell'attribuzione della qualifica
di "Benemerito" gli Ispettori inoltreranno motivata proposta al
Comitato centrale, per le conseguenti determinazioni.
ART. 8
Apoliticità
del Socio
Considerata l'apoliticità statutaria dell'Associazione Nazionale
Carabinieri (art. 2 dello Statuto), il Socio che accetti
candidature in liste elettorali politiche ed amministrative, nazionali
o locali, è tenuto ad autosospendersi per la durata
della campagna elettorale.
In caso di elezione è tenuto a presentare le dimissioni da eventuali
cariche sociali ricoperte. Tale preclusione è limitata alla durata del mandato
elettorale. L'eventuale inosservanza va valutata ai sensi dell'art. 9 dello
Statuto.
ART. 9
Gratuità
delle cariche sociali
Tutti i Soci prestano
la loro opera a titolo gratuito. Ai Soci che ricoprono cariche sociali o che
svolgono particolari incarichi per l'Associazione compete il rimborso delle
spese, documentate, sostenute per i doveri d'ufficio e approvate dall'organo collegiale di cui fanno parte o dall'organo istituzionale
che ha conferito l'incarico.
ART. 10
Gerarchie
sociali
Le gerarchie sociali
connesse alle cariche istituzionali sono esclusivamente di funzione e non di
grado.
ART. 11
Disciplina
– Procedure
I provvedimenti
disciplinari di cui all'ari 9 dello Statuto vengono
adottati secondo le competenze previste dall'art. 10 dello Statuto stesso.
Presupposto per la loro adozione è l'esistenza di uno dei comportamenti indicati
all'art. 9 primo capoverso del comma 2 lett. a. e b.
dello Statuto; si basano, quindi, sulla valutazione degli elementi soggettivi e
oggettivi di un fatto che possa configurare l'ipotesi perseguibile
disciplinarmente.
Le procedure
disciplinari di qualsiasi grado debbono essere ragionevolmente rapide. A ciascun titolare
dell'azione disciplinare è vietato adottare provvedimenti suggeriti da
qualsiasi motivo che non sia attinente ai criteri
enunciati al richiamato art. 9 dello Statuto e di usare, nell’infliggere il provvedimento,
forma e modi lesivi della dignità del Socio interessato. Il Socio sottoposto a
procedimento disciplinare, anche se si dimette,
viene considerato
appartenente all'Associazione fino alla conclusione del procedimento
stesso.
Nel caso di infrazioni di lieve entità passibili di "richiamo", il
titolare dell’azione disciplinare
potrà adottare direttamente il
relativo provvedimento dopo aver sentito l'interessato.
Le fasi del procedimento per l'irrogazione delle
sanzioni della sospensione e della espulsione sono le seguenti:
a. cognizione del fatto passibile di sanzione
disciplinare da parte dell'organo
competente ad infliggerla, direttamente o a seguito di segnalazione di altri titolari degli organismi associativi;
b. valutazione
del fatto cognito e formulazione
per iscritto delle contestazioni al manchevole con indicazione del
termine per la presentazione delle eventuali
giustificazioni. Le contestazioni devono esplicitare, con assoluta chiarezza, le norme
violate;
c. esame delle giustificazioni ricevute ed
eventuale richiesta al manchevole di
ulteriori elementi giustificativi, con indicazione del termine per la risposta;
d. trasmissione
degli atti, in ragione della rispettiva competenza, alla Commissione di disciplina o al Comitato centrale per l'acquisizione
del previsto parere. Quest'ultimi possono, ove
ritenuto opportuno, convocare il manchevole per l'acquisizione di ulteriori elementi e comunicano quindi il proprio parere
al titolare dell'azione disciplinare
entro il termine da questi indicato, di norma non superiore a trenta giorni. In
caso di convocazione, il manchevole potrà farsi assistere da un difensore
scelto tra i Soci della propria Sezione, con almeno un anno solare di iscrizione alla stessa;
e. esame e decisioni conclusive da parte del
titolare dell'azione disciplinare;
f.
comunicazione scritta al manchevole (raccomandata con ricevuta di ritorno)
delle decisioni adottate. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
La sanzione
disciplinare, qualora adottata, dovrà essere adeguatamente motivata con la
precisa e chiara indicazione, ancorché sintetica, delle norme violate. La
comunicazione stessa dovrà altresì contenere l'indicazione della facoltà di
ricorrere contro il provvedimento alle Autorità e nei termini stabiliti dall'art. 10 dello Statuto.
ART. 12
Ricorsi
Per i ricorsi avverso provvedimenti
disciplinari valgono le norme di cui all'art.
10 dello Statuto.
I destinatali del ricorso, dopo averne
accertato i requisiti di ricevibilità e ammissibilità, disporranno nuovi
accertamenti, qualora li ritengano necessari, ed acquisiranno il parere degli
organi consultivi di cui all'art 13.
I pareri della Commissione di
disciplina o del Comitato centrale saranno resi con l'osservanza delle disposizioni
di cui al successivo art. 13 e
dell'art. 10 dello Statuto.
L'esito del ricorso sarà comunicato, all'interessato, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno. Per conoscenza ai livelli gerarchici interessati.
ART. 13
Organi
consultivi: Commissione di disciplina e Comitato centrale
La Commissione di disciplina ed il Comitato centrale sono composti
come stabilito, rispettivamente, dagli articoli 27 e 16 dello Statuto. La prima,
è presieduta come indicato al richiamato art. 27; il Comitato centrale, in sede
consultiva, è presieduto dal Vice Presidente vicario o, in caso di sua assenza,
dal Vice Presidente.
La Commissione di disciplina viene
nominata dall'Ispettore regionale all’atto della sua nomina e di volta in volta
convocata.
Se durante il mandato
qualche membro della Commissione di disciplina viene a mancare per qualsiasi
motivo, o in caso di accertata impossibilità a
partecipare ad una riunione, viene sostituito, definitivamente nel primo caso e
temporaneamente nel secondo, con il Presidente di Sezione più elevato in grado
o più anziano che segue i membri in carica. Per il Comitato centrale è sufficiente la presenza maggioritaria dei componenti. Non possono prendere parte alle riunioni i componenti che hanno concorso a promuovere il procedimento
disciplinare od i congiunti dell'inquisito.
ART. 14
Procedura
per gli organi consultivi
La Commissione di disciplina o il Comitato centrale inviteranno per iscritto - con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno - i Soci nei cui confronti è stato instaurato procedimento
disciplinare a presentare le proprie giustificazioni per iscritto con lettera
raccomandata entro il termine di trenta giorni. In caso di contestazioni, fa
fede la data del timbro postale. Nel caso in cui si ritenga di convocare il
manchevole, si applicano le disposizioni di cui
all'art 11, paragrafo d) del presente Regolamento. I pareri della Commissione
di disciplina e del Comitato centrale sono emessi a maggioranza. La votazione
avviene in ordine inverso del grado o dell'anzianità nel grado dei presenti.
Le risultanze
della riunione verranno verbalizzate e comunicale entro il termine fissato, e
comunque non oltre 30 giorni, al titolare dell'azione disciplinare.
ART. 15
Sezioni
estere – disciplina
Per le Sezioni costituite all'estero i
provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9, primo
capoverso del comma 2, lett. a. e
b., vengono adottati:
-
il richiamo e la sospensione dal Presidente di
Sezione sentito il Consiglio sezionale;
-
l'espulsione dal Presidente nazionale
direttamente o su proposta del Presidente di Sezione, sentito il Comitato
centrale.
Si applicano - per quanto possibile - le procedure di cui all'art.
11 del Regolamento.
I ricorsi nei confronti
dei provvedimenti adottati dal Presidente di Sezione vengono
decisi dal Presidente nazionale sentito il Comitato centrale. Si applicano -
per quanto possibile - le procedure di cui all’art. 12 del Regolamento.
ART. 16
Procedimenti
penali
La sospensione e
radiazione di cui all’art. 6 dello Statuto vengono automaticamente
determinati dal Presidente di Sezione, per i Soci in attività di
servizio, dal Presidente nazionale.
In caso di assoluzione va valutata la sussistenza di autonome
infrazioni disciplinari.
ART. 17
Attestati
dì benemerenza
E’ un riconoscimento che può essere concesso in favore di Enti, persone e Soci che si siano distinti per
attaccamento all'Istituzione o per efficace azione organizzativa o che abbiano
procurato al Sodalizio benefici o vantaggi di un qualche rilievo.
Gli Ispettori regionali di loro iniziativa o su indicazione dei
Coordinatori provinciali o dei Presidenti di Sezione - a seguito di ponderate
valutazioni del Consiglio sezionale - inoltreranno alla Presidenza Nazionale
proposte motivate.
La concessione è deliberata dal Comitato centrale.
La Presidenza Nazionale rilascia l'attestato su proprio modello che
invia alla Sezione per la consegna all'interessato.
Il conferimento
dell'Attestato di benemerenza non attribuisce la qualità di Socio, salvo il
rispetto delle norme di cui al precedente art. 4.
ART. 18
Convocazione
del Consiglio nazionale
I componenti del Consiglio nazionale, che
non possono intervenire alle riunioni del Consiglio, hanno facoltà di comunicare
per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno
formulando, ove lo credano, osservazioni e proposte che, in apertura di seduta,
vengono portate a conoscenza dei Consiglieri nazionali presenti per
un'eventuale valutazione in sede di delibera.
Per ogni riunione viene redatto, in apposito registro, verbale riassuntivo,
sottoscritto dal Presidente nazionale e dal Segretario nazionale. La data e
l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio nazionale sono, dalla
Segreteria nazionale, comunicate almeno dieci giorni
prima della data in cui le riunioni stesse dovranno essere tenute. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a più breve
termine. Per le riunioni del Consiglio nazionale non sono ammesse deleghe.
ART. 19
Comitato
centrale
Il Comitato centrale collabora con il Presidente nazionale negli
affari dì ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti ai sensi
dell'art. 16 dello Statuto.
Le deliberazioni del
Comitato centrale vengono verbalizzate. Il Presidente
nazionale può affidare a membri del Comitato centrale o a Soci qualificati lo
studio di problemi tecnico-amministrativi e la organizzazione di particolari
attività dell'Associazione.
ART. 20
Segretario
nazionale
II Segretario nazionale ha la direzione e la responsabilità della
segreteria dell'Associazione, custodisce gli atti contabili, redige i verbali
del Consiglio nazionale e del Comitato centrale, traduce in atto le loro
deliberazioni e firma, col Presidente nazionale o con il Vice Presidente che
eventualmente lo sostituisce, gli atti sociali.
Il Segretario nazionale, nella sua qualità di amministratore
dei beni dell'Associazione, cura la esazione,
rilasciandone ricevuta, e sorveglia la registrazione contabile delle somme che
pervengono alla Presidenza nazionale sotto qualunque titolo.
Provvede ad effettuare i pagamenti
autorizzati dal Consiglio nazionale o dal Comitato centrale, ritirandone
quietanza.
Procede a tutti gli acquisti necessari per il funzionamento degli
uffici dell’Associazione e sorveglia la regolare tenuta dell'inventario. Il
Segretario nazionale provvede a versare le somme
riscosse sul conto corrente postale intestato all'Associazione o presso un
Istituto di credito. Provvede anche, a seguito di apposita
deliberazione del Comitato centrale e nei limiti fissati dalla predetta
deliberazione, ad investire le somme in titoli al portatore di Stato o
garantiti dallo Stato.
Ad ogni riunione del Consiglio nazionale è tenuto
a far conoscere la situazione di cassa dell'Associazione.
Per i bisogni ordinari
di spesa ha facoltà di disporre di una somma in contanti
non superiore a euro 3.500 (tremìlacinquecento) sui
fondi dell'Associazioni.
ART. 21
Ispettori
regionali
Gli Ispettori regionali fanno parte del Consiglio nazionale al
quale sono tenuti a rappresentare le aspettative e le
aspirazioni dei soci delle Sezioni costituite nella loro giurisdizione, nonché
le possibilità che le Sezioni hanno di realizzare le finalità sociali.
(gli Ispettori esercitano funzioni direttive, di coordinamento e di
controllo fra gli organi centrali e gli organi periferici dell'Associazione.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvalgono dei Coordinatori
provinciali di cui all'art. 19 punto 4 dello Statuto, nonché
di delegati per settori specifici di attività.
Per la tenuta ed il
disbrigo del carteggio, strettamente indispensabile, relativo alle loro
funzioni, si avvalgono di Soci appartenenti alle Sezioni della
giurisdizione.
ART. 22
Coordinatori
provinciali
II Coordinatore provinciale non costituisce livello gerarchico ed
assolve tutti i compiti demandategli dall'Ispettore regionale ai sensi
dell'art. 19.4 dello Statuto.
Viene eletto dai Presidenti delle Sezioni costituite
nel territorio della provincia riuniti in assemblea convocata dall'Ispettore.
Ciascun Presidente di Sezione - in caso di impossibilità
a partecipare - può delegare un componente del Consiglio sezionale. Non è
ammesso il voto per corrispondenza.
Dieci giorni prima della data stabilita per la riunione
dell'assemblea elettorale, i Presidenti di Sezione, sentito il Consiglio
sezionale, comunicano all'Ispettore regionale il nominativo
di un Socio effettivo della provincia che intenda candidarsi per la carica.
L'Ispettore regionale
predispone la scheda elettorale contenente i nomi dei candidati in ordine
alfabetico e preceduti dal grado. Ogni rappresentante di Sezione dispone di un solo voto. L'assemblea elettorale è presieduta
dall'Ispettore regionale che, coadiuvato da tre scrutatori scelti fra i
presenti, da inizio alla votazione che viene
effettuata con scheda e a scrutinio segreto.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con
maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
Delle operazioni di voto e del risultato delle votazioni viene redatto verbale, da trasmettere in copia alla
Presidenza Nazionale ed alle Sezioni
interessate. Il Coordinatore provinciale ha sede presso la Sezione cui è
iscritto.
ART. 23
Sezioni
territoriali
La Sezione può essere costituita nei Comuni ove sia stato possibile
raccogliere un numero di adesioni non inferiore a 15
fra chi abbia prestato servizio nell'Arma,
ivi residenti.
Il promotore o chi sia stato a ciò
delegato inoltra la proposta all'Ispettore regionale indicando:
-
nominativi e grado degli aderenti;
-
il nominativo di chi sia disposto ad assumere
l'incarico di Commissario.
L'Ispettore trasmette alla Presidenza Nazionale motivato parere con
l'indicazione della circoscrizione territoriale dell'istituenda
Sezione. La Presidenza Nazionale autorizza e nomina il Commissario. Questi nel più breve tempo possibile:
-
procede alla convocazione dell'Assemblea
elettorale;
- trasmette, per l'approvazione, alla
Presidenza ed all'Ispettore i verbali delle elezioni;
- effettua il
passaggio delle consegne al Presidente di Sezione neo-eletto.
Nei capoluoghi di Regione possono essere costituite più Sezioni con giurisdizione territoriale, di
norma, non inferiore a quella del Comando Compagnia territoriale Carabinieri.
Le Sezioni comunicano alla Presidenza Nazionale -
per il tramite degli Ispettori, che inoltrano sollecitamente con parere
motivato - tutto quanto comporta una valutazione ed un eventuale
intervento di quel livello gerarchico. In particolare: proposte di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento, concessione
di sussidi e di contributi alle Sezioni, organizzazione di raduni, cerimonie,
altre manifestazioni ed eventuali contrasti in ambito Sezioni.
È fatto divieto alle Sezioni di rivolgersi per qualsiasi motivo
direttamente alle Autorità centrali ed al Comando Generale dell'Arma. Esse
invece possono, nelle forme dovute e per fini assistenziali,
rivolgersi direttamente alle Autorità provinciali o locali.
Per la costituzione di Sezioni estere le
notizie di cui sopra vengono direttamente inviate alla Presidenza Nazionale.
ART. 24
Denominazione
di Sezione
Le Sezioni possono intitolarsi, previa approvazione della
Presidenza Nazionale, ad un Eroe, ad un Caduto dell'Arma ovvero, in carenza,
a Socio deceduto che abbia acquisito documentate benemerenze ANC. Al nome del
prescelto deve seguire anche quello della località di costituzione (Esempio: Sezione V.Brig.
Salvo D'ACQUISTO di.................................).
Le Sezioni che si intitolano ad Eroi dell'Arma espongono convenientemente
nei locali della loro sede la fotografia dell'Eroe unitamente alla riproduzione
della motivazione delle ricompense che premiarono il suo valore.
ART. 25
Presidente
di Sezione
Il Presidente di Sezione adotta tutte le iniziative per il
perseguimento delle finalità statutarie:
- rendendo edotto il
Consiglio di Sezione ove non vi siano implicazioni a carattere oneroso;
- rappresentando al Consiglio
- per l'approvazione - quelle che comportino oneri o impegni morali.
Nel settore del
Volontariato assolve le funzioni configurate all’art.1
del presente Regolamento.
ART. 26
Segretario
di Sezione
Il Segretario della
Sezione coadiuva il Presidente della Sezione ed assume personalmente le
funzioni di cassiere economo, che, per le Sezioni numerose, possono dal
Presidente essere affidate ad un Socio che dimostri particolare attitudine ad
assolverle.
Le attribuzioni del Segretario della Sezione sono, in quanto possibile, analoghe a quelle previste dal
precedente articolo 20 per il Segretario nazionale. Non ha autonoma
disponibilità di fondi.
Pertanto è responsabile delle
scritture contabili e dei movimenti di cassa e provvede alla redazione dei
bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio di
Sezione.
ART. 27
Revisori
dei conti di Sezione
Nella sua prima
riunione il Consiglio sezionale procede alla nomina di
due Revisori dei conti scelti tra i Soci effettivi della Sezione. In alternativa, uno dei Revisori può essere scelto tra i Soci familiari con specifica
competenza. I revisori hanno il compito di controllare, anche disgiuntamente,
la gestione economica e amministrativa della sezione e di riferire
all'Assemblea sul bilancio consuntivo; possono partecipare alle riunioni del
Consiglio di Sezione, esprimendo preliminari valutazioni sugli impegni di spesa
significativi, facendone constare a verbale.
ART. 28
Sottosezione
Il Fiduciario della Sottosezione, nominato dal Presidente della
Sezione, partecipa al Consiglio senza diritto di voto; quando sia
impossibilitato ad intervenire alle riunioni indette dalla Sezione può
comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno. Il Presidente della
Sezione comunica alle dipendenti Sottosezioni le date dì convocazione e
l'ordine del giorno di ogni assemblea, comprese le assemblee
elettorali, nonché delle riunioni del Consiglio di Sezione ed i relativi
ordini del giorno.
Le Sezioni aventi sede in località tra loro vicine, qualora i Soci
inscritti in esse lo decidano a maggioranza, possono
trasformarsi in Sottosezioni per fondersi nella Sezione centrale, allo scopo di
costituire, a comune vantaggio, un sodalizio più numeroso e di maggiore
potenzialità morale ed economica.
Similmente le
Sottosezioni che raggiungono il numero di Soci previsto dall'art. 20 dello Statuto possono chiedere di trasformarsi in Sezioni.
ART. 29
Consiglio
di Sezione
Il Consiglio di Sezione rappresenta tutti gli iscritti in essa e, oltre ai compiti di cui all'art. 24 dello Statuto,
ha facoltà di farsi promotore di proposte organiche e complete da sottoporre -
tramite gli Ispettori - alle decisioni del Consiglio nazionale, purché
risultino votate a maggioranza e riflettano questioni di principio o l'adozione
di provvedimenti di carattere generale. La data e l'ordine del giorno delle
riunioni sono comunicati ai membri del Consiglio dal Presidente della Sezione
almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di
almeno 24 ore.
Ciascun Consigliere, tre giorni avanti la riunione del Consiglio o
prima di iniziare la discussione, nei casi d'urgenza, può proporre al
Presidente la trattazione di argomenti non all'ordine
del giorno, argomenti che, una volta inseriti per determinazione del Presidente
nell'ordine dei lavori, possono essere portati in discussione.
Per ogni riunione viene redatto verbale
riassuntivo. Non sono ammesse deleghe.
Il Consiglio sezionale ha l'obbligo della più scrupolosa cura del
patrimonio sociale e deve vigilare, anche a mezzo dei
Revisori, affinchè le spese siano sempre contenute
nei limiti di bilancio in modo da non incontrare passività.
Delle eventuali irregolarità amministrative i componenti
del Consiglio rispondono personalmente ed a norma di legge.
Le cariche di Consigliere di Sezione, Revisore dei conti e
Segretario di Sezione sono tra loro incompatibili.
Alle riunioni del
Consiglio possono intervenire - su invito del Presidente della Sezione - il
Presidente del Nucleo di volontariato di protezione
civile e la delegata del gruppo delle "Benemerite", senza diritto al
voto.
ART. 30
Assemblea
di Sezione Convocazione, costituzione, disciplina delle sedute
L'Assemblea di Sezione è costituita dai Soci effettivi non in
servizio e in regola con il versamento della quota sociale. Il Socio
impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro Socio effettivo
mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per singolo Socio.
All'Assemblea possono partecipare, senza diritto ai voto,
i Soci di tutte le categorie iscritti alla Sezione e alla Sottosezione, che
possono intervenire nella discussione solo su autorizzazione del Presidente.
L'Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, è convocata dal
Presidente su delibera del Consiglio di Sezione.
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene
con avviso personale, da inviarsi a tutti gli iscritti almeno trenta
giorni prima dell'Assemblea.
La verifica dei poteri per l'ammissione
all'Assemblea è compito del Consiglio di Sezione ed è soggetta alla
vigilanza e al controllo del Presidente.
Per la validità dell'Assemblea si osservano le disposizioni di cui
all'art. 23.3 dello Statuto.
L'Assemblea viene aperta e presieduta dal
Presidente della Sezione che procede alla nomina di un segretario per la
redazione del verbale. Il Presidente è responsabile
del buon andamento dei lavori, fa osservare le norme dello Statuto e del
presente Regolamento, concede la parola, stabilisce l'ordine delle votazioni e
ne comunica il risultato.
I Soci che intendono intervenire in una discussione
devono iscriversi presso la presidenza dell'Assemblea e hanno facoltà di
parola in ordine di iscrizione.
Ogni Socio può intervenire
una sola volta nel corso della discussione di un singolo argomento.
Qualora un Socio ammesso a parlare non si
attenga strettamente all'argomento in discussione, il Presidente, dopo un
primo richiamo, gli toglie la parola.
Se nell'Assemblea insorgono inconvenienti, il Presidente dopo un
richiamo all'ordine, può espellere i responsabili e
nei casi di maggior gravita, sospendere o sciogliere la seduta. Il responsabile
o i responsabili degli incidenti ne rispondono in
sede disciplinare. Tutte le eventuali votazioni hanno luogo a scrutinio palese.
Qualora un terzo dei Soci effettivi presenti e rappresentati chieda che la
votazione avvenga per appello nominale si procede in ordine inverso di grado: i
membri del Consiglio sezionale però votano per ultimi,
sempre in ordine inverso di grado o di anzianità di grado.
Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti vale il
voto del Presidente.
ART. 31
Assemblea
ordinaria: competenze
Le competenze specifiche dell'Assemblea ordinaria sono:
- deliberare sulla
relazione programmatica e sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio
sezionale;
-
deliberare entro il mese di marzo, sulla relazione e sul bilancio consuntivo
dell'anno decorso, corredato dalla relazione dei Revisori dei conti;
- deliberare, su proposta del Consiglio sezionale, l'aliquota delle
entrate della Sezione da devolvere alle sottosezioni (ove costituite) per far
fronte al loro funzionamento;
- stabilire, su proposta del Consiglio sezionale, eventuali contributi
dei Soci in aggiunta alle quote sociali;
- stabilire, su
proposta del Consiglio sezionale, la costituzione di un fondo sociale a
beneficio dei Soci in particolare situazione di bisogno.
ART. 32
Assemblea
straordinaria
Con delibera del Consiglio di Sezione o su
richiesta di almeno un terzo dei Soci effettivi iscritti alla Sezione ovvero
dell'Ispettore regionale, possono essere convocate assemblee straordinarie per
l'esame di questioni urgenti o di particolare rilievo.
Per la convocazione, la
costituzione e lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria si applicano le
norme previste all'art. 30 del presente Regolamento.
ART. 33
Assemblea
elettorale
La convocazione e la costituzione dell'Assemblea per l'elezione dei
componenti il Consiglio di Sezione avvengono secondo le procedure stabilite
agli artt. 23 dello Statuto e 30 del presente
Regolamento, in quanto applicabili.
Della convocazione deve
essere data comunicazione all'Ispettore regionale ed al Coordinatore
provinciale.
L'Assemblea viene aperta dal Socio
presente più elevato in grado o
più anziano nel grado, il quale fa procedere all'elezione, per alzala di mano, del Presidente e del Segretario
dell'Assemblea che ha il compito
di redigere il verbale della seduta.
Nel caso in cui la sezione sia commissariata, le funzioni
riguardanti il Socio più elevato in grado o più anziano nel grado
vengono assolte dal Commissario straordinario.
Su invito del Presidente dell'Assemblea si elegge - per alzata di mano - la Commissione di scrutinio
composta di tre membri non candidati a cariche sociali, dei quali, il più
elevato in grado o più anziano
nel grado ha anche il compito di sostituire il Presidente dell'Assemblea
qualora questi debba temporaneamente assentarsi.
La lista dei candidati al Consiglio di Sezione (art. 23 punto 5 dello Statuto) deve contenere nominativi sufficienti a formare l'organo elettivo: costituito
da cinque membri nel caso in cui i Soci effettivi della Sezione, compresi i
componenti delle Sottosezioni dipendenti, non superino il numero di trenta,
sette se siano più di trenta e fino a cinquanta, nove se siano più di
cinquanta.
In mancanza o in carenza di candidature
sufficienti a ricoprire l'intero organo da eleggere, l'Assemblea procede alla
nomina di una Commissione per la compilazione di una lista unica, come previsto
all'art. 23 punto 8 dello Statuto.
I componenti
della Commissione per la compilazione della lista delle candidature non
possono far parte della Commissione di scrutinio. Le operazioni di voto si
svolgono tra le ore 09:00 e le ore 19:00, per un minimo
di otto ore. L'indicazione dell'orario previsto deve essere contenuto
nella lettera di convocazione. All'orario terminale indicato, l'esercizio di
voto è consentito solo agli elettori presenti in sala.
ART. 34
Svolgimento
operazioni di voto
Sono compiti della Commissione di scrutinio:
- accertare il diritto
al voto;
- autenticare
le schede di votazione già predisposte dal Presidente di Sezione o dalla
Commissione prevista all'art. 33;
- disciplinare le operazioni di voto;
- effettuare lo
spoglio delle schede;
- decidere in unica e
definitiva istanza per eventuali vertenze concernenti
le votazioni;
- redigere il verbale
conclusivo consegnandolo al Presidente dell’Assemblea.
Sono compiti del Presidente dell'Assemblea:
- disciplinare l'eventuale
dibattito preelettivo, concedendo la parola - per
brevi interventi - ai candidati che
intendono esporre i loro programmi;
-
chiarire le modalità di voto;
- dare corso alla
votazione;
- dichiarare
chiusa la votazione;
- proclamare gli eletti.
Dal verbale della commissione di scrutinio devono risultare:
- il numero dei votanti;
- il numero delle schede
nulle e delle schede bianche;
- il numero dei voti
riportati dai singoli candidati;
- l'assicurazione che non sono stati prodotti reclami in ordine alle elezioni; oppure
come sono state risolte eventuali vertenze concernenti le votazioni.
Il verbale,
sottoscritto dai componenti della Commissione e dal
Presidente dell'Assemblea, deve essere redatto in tre copie: una conservata
presso la Sezione, una trasmessa alla Presidenza Nazionale, una all'Ispettore
regionale.
ART. 35
Elezione
Presidente di Sezione
Nella prima riunione del Consiglio sezionale, successiva
all'Assemblea elettorale, convocata senza ritardo dal Consigliere neo eletto più
elevato in grado o più anziano nel grado, i Consiglieri neo eletti procedono alla elezione nel loro seno del Presidente della
Sezione ed eventualmente del Vice Presidente.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con
maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
La riunione sarà
presieduta dal Consigliere più elevato in grado che
procederà a redigere il relativo verbale che sarà firmato da tutti gli
intervenuti e trasmesso,
unitamente a quello di cui al precedente articolo, alla Presidenza Nazionale e
all'Ispettore.
ART. 36
Validità
delle elezioni
A norma dell'art.28, secondo comma dello Statuto, la corretta osservanza della
procedura prevista per la convocazione e costituzione dell'assemblea elettorale
e la regolarità delle operazioni di voto sono condizioni indispensabili per
ottenere l’approvazione delle nomine a cariche sociali. Pertanto, la
commissione di scrutinio, nel redigere il verbale delle elezioni assicura che:
"le elezioni si sono svolte in piena aderenza
alle disposizioni statutarie e regolamentari e che non sono stati prodotti
reclami". Qualora le nomine predette non
riportino la prescritta approvazione della Presidenza Nazionale, saranno
indette nuove elezioni nel più breve tempo possibile.
In
applicazione dell'art 29 dello Statuto, quando il Presidente della Sezione non può
comunicare alla Presidenza Nazionale, per la sostituzione di un membro del
Consiglio venuto a mancare, il Socio che nelle elezioni ha riportato il maggior
numero di voti dopo gli eletti, segnala, tramite l'Ispettore, altro Socio
ritenuto idoneo e ben accetto alla maggioranza degli iscritti alla Sezione. Su
iniziativa dell'Ispettore regionale, analoga procedura si assume qualora venga
a mancare un Coordinatore provinciale.
ART. 37
Elezione
degli Ispettori regionali
Per le elezioni degli Ispettori regionali, il Presidente nazionale
nomina una Commissione di scrutinio composta dal Vice Presidente vicario e da
due Consiglieri nazionali. La Presidenza Nazionale:
- con congruo anticipo
sulla scadenza del mandato, pubblica sull'Organo
ufficiale di stampa dell'ANC la costituzione della Commissione di scrutinio
invitando i Presidenti di Sezione della Regione interessata a comunicare,
sentito il Consiglio sezionale ed entro un termine prefissato, il nominativo
di un Socio effettivo della Regione - e tale da almeno un anno solare - che
intenda candidarsi per la carica;
- scaduto il termine indicato, trasmette ai
Presidenti di Sezione la lista dei candidati, che comprenderà, comunque, il nominativo dell'Ispettore uscente, ove questi
lo desideri, invitandoli ad esprimere il proprio voto, entro una data
stabilita, seguendo le istruzioni indicate nella stessa lettera d'invito.
La Commissione di scrutinio procede allo spoglio delle schede
pervenute entro i termini, proclamando eletto il Socio che viene
indicato dal maggior numero di Sezioni.
In caso dì parità di voti va proclamato eletto il Socio con
maggiore anzianità dì iscrizione all'Associazione.
Il relativo verbale viene trasmesso alla Presidenza Nazionale che ne da
partecipazione all'interessato e provvede alla pubblicazione del risultato
sull'Organo ufficiale di stampa.
ART. 38
Elezione
dei Consiglieri nazionali
Per l'elezione dei nove Consiglieri nazionali, che a norma
dell'art. 16 dello Statuto, fanno parte del Comitato
centrale:
- l'Ispettore regionale del
Lazio - su richiesta della Presidenza - raccoglie le
candidature espresse dai Presidenti delle Sezioni di Roma, orientativamente
uno per ciascuna categoria indicata all'art. 12 dello Statuto;
- la Presidenza Nazionale
predispone una scheda di votazione che viene
presentata agli Ispettori regionali convocati in assemblea.
Non sono ammesse deleghe né voto per corrispondenza;
- i votanti hanno facoltà
di depennare o aggiungere nominativi, assicurando
comunque il rispetto del dettato del citato art. 12;
- l'Assemblea elettorale,
presieduta dal Presidente nazionale uscente, nomina tra i suoi componenti, per alzata di mano, una commissione ed un
segretario che procede allo scrutinio dei voti, espressi in forma segreta,
dagli Ispettori;
- la Commissione proclama
eletti i nove candidati che abbiano riportato il
maggior numero di voti e trasmette il relativo verbale alla Presidenza
Nazionale che ne da partecipazione agli interessati e provvede alla
pubblicazione sull'Organo ufficiale di stampa.
In caso di parità di
voti va proclamato eletto il Socio con maggiore anzianità di
iscrizione all'Associazione.
ART. 39
Presidente
e Vicepresidente nazionali
Il Presidente e i Vice Presidenti nazionali vengono
eletti nel loro seno - nel corso di apposita riunione promossa dalla Presidenza
Nazionale - dai nove Consiglieri nazionali.
Assume la presidenza il Consigliere nazionale più elevato in grado
o più anziano di grado.
Le elezioni si svolgono con volo segreto e con votazioni successive
per il Presidente nazionale, il Vice Presidente vicario ed il secondo Vice
Presidente.
Vengono proclamati eletti i Consiglieri nazionali
che abbiano riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti va proclamato eletto il Socio con
maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.
Il verbale, redatto dal Segretario nazionale, sarà trasmesso al Comando
Generale ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.
La Presidenza Nazionale
provvede alla pubblicazione dei risultati della votazione
sull’Organo ufficiale di stampa.
ART. 40
Entrate
dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione, degli Ispettorati
e delle Sezioni, di cui agli articoli 35, 36 e 37 dello Statuto, sono destinate
a sopperire alle necessità dell'organizzazione associativa ed ispettiva.
ART. 41
Entrate
straordinarie
Per l'organizzazione d'eventuali iniziative intese a promuovere
entrate straordinarie alle Sezioni (lettera d dell'art. 37 dello Statuto), deve
essere richiesta, almeno 60 giorni prima della loro realizzazione,
l'autorizzazione della Presidenza Nazionale. Dovranno
altresì osservarsi le disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza,
fiscali, tributarie, sui diritti d'autore, ecc.
Dell'eventuale inosservanza di qualcuna di
tali disposizioni risponde il Presidente della Sezione.
Nei biglietti, lettere, manifesti, volantini o documenti in genere relativi alle manifestazioni che vengono effettuate dovrà
sempre chiaramente precisarsi che la Sezione indice quelle manifestazioni pro
fondi assistenziali del reparto ed eventualmente anche dell'Opera Nazionale dì
Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).
L'eventuale cessione a
persone estranee all'Associazione di biglietti per le iniziative di cui sopra
dovrà essere fatta esclusivamente nell'ambito del proprio territorio dalle
Sezioni che danno vita alla manifestazione ed a mezzo di
iscritti all'Associazione, in forma cortese e tale da non dare comunque la
sensazione di carattere vessatorio: per tale cessione è assolutamente vietato
servirsi in alcun modo del telefono e dell'intervento di persone estranee alle
Sezioni.
ART. 42
Fondi assistenziali
La Sede centrale dell'Associazione e le Sezioni destinano
annualmente una parte delle entrate ai fondi per lo svolgimento delle attività
assistenziali e sociali, per l'erogazione di sussidi a Soci in particolare
situazione di disagio economico.
Le Sezioni che non possono provvedere in alcun modo all'erogazione
di tali sussidi trasmetteranno alla Presidenza
nazionale, tramite Ispettore regionale, le eventuali domande dei Soci in
comprovate condizioni di bisogno esprimendo parere in merito non senza
rappresentare dettagliatamente la posizione famigliare ed economica del
richiedente e far conoscere da quanto tempo questi appartenga
all'Associazione. Le Sezioni che abbiano concesso un
sussidio possono interessare per altro intervento la Presidenza Nazionale,
comunicando l'entità del sussidio da loro concesso.
Non possono essere
concessi sussidi a chi non abbia superato l'anno solare
di appartenenza all'Associazione.
ART. 43
Bilancio
associativo
La Presidenza
Nazionale, allorché trasmetterà al Ministero Difesa il
rendiconto dei contributi da questo concessi a qualsiasi titolo nel corso
dell'esercizio finanziario scaduto, invierà agli Ispettorati quanto loro
dovuto ai sensi della lettera a) dell'art.
36 dello Statuto.
ART. 44
Quota
associativa
La misura delle quote associative stabilita annualmente dal
Consiglio nazionale ai sensi dell'art.
38 dello Statuto viene pubblicata sull'Organo ufficiale di stampa
dell'Associazione.
Le quote associative devono essere versate dai Soci - eccezione
fatta per quelli "d'Onore"
e "Benemeriti" - in unica soluzione. Ogni Socio ha l'obbligo
entro il mese di gennaio, di rinnovare la tessera e di versare l'importo della
quota. In nessun caso si potrà far luogo alla restituzione di quanto versato.
Le Sezioni debbono versare alla Presidenza
nazionale in unica soluzione, entro il mese di aprile, la prevista percentuale
della quota associativa di tutti i Soci tesserati.
Le Sezioni che hanno in
carico i Soci "Benemeriti" sono tenute a versare all'Associazione
l'importo delle relative quote sociali. I Soci "d'Onore" e quelli
"Benemeriti" - ove lo ritengano - concorrono al funzionamento delle
Sezioni con versamenti spontanei. Qualora un Socio
inscritto alla Sede centrale passi a far parte di una Sezione od un Socio
inscritto ad una Sezione, passi a far parte della Sede centrale o di un'altra
Sezione le quote versate rimangono assegnate rispettivamente alla Sede
centrale dell'Associazione o alla Sezione di provenienza.
ART. 45
Tessera
associativa
La tessera, che costituisce il solo documento attestante
l'appartenenza all’Associazione, deve essere rinnovata ogni anno, mediante
l'applicazione di appositi bollini.
Al Socio cui sarà rilasciata una nuova tessera, per deterioramento,
smarrimento od esaurimento dello spazio per i bollini, sarà ritirata quella
scaduta che, sotto la responsabilità del Presidente della Sezione, dovrà
essere distrutta.
Nei casi previsti dall'art.11 dello
Statuto, l'interessato ha l'obbligo morale di restituire il documento alla
competente Sezione.
ART. 46
Scioglimenti
di Sezione
Nel caso di
scioglimento di una Sezione il fondo sociale sarà versato alla Sede centrale ai sensi dell'art. 32 dello
Statuto, mentre per i mobili e le suppellettili il
Presidente nazionale può disporne l'alienazione
immediata od il passaggio in consegna alla Sezione più vicina in attesa di una
decisione definitiva.
ART. 47
Commissariamento di Sezione
Con la nomina del
Commissario straordinario decadono tutte le cariche sezionali.
Questi ha tuttavia la facoltà di mantenere in carica il Segretario della
Sezione e di avvalersi, per attività di ordinaria
amministrazione, della collaborazione di Soci della Sezione, da lui prescelti.
ART. 48
Organo
di stampa
Le delibere del
Consiglio nazionale e quelle di rilievo del Comitato centrale nonché i comunicati della Presidenza Nazionale vengono
portati a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul periodico "le
Fiamme d'Argento" che costituisce l’Organo ufficiale
dell'Associazione.
ART. 49
Entrata
in vigore
Il presente Regolamento
entra in vigore all'atto dell'approvazione
da parte del Consiglio nazionale.
ALLEGATO 1
UNIFORMI
1. IN
OGNI OCCASIONE
Per tutti i Soci: (.)
- giacca blu, pantaloni grigio scuro, camicia
azzurra;
- nel periodo estivo è
consentita la sola camicia azzurra;
- cravatta sociale, logo dell'Associazione al taschino;
- distintivo sociale all'occhiello (facoltativo);
2. NELLE MANIFESTAZIONI
UFFICIALI
Per i Soci effettivi: (..)
- copricapo a busta con granata e gradi;
- basco o altro copricapo -
con granata e gradi - per i Soci che, durante il servizio attivo, hanno fatto
parte dei Reparti Mobili o Speciali dell'Arma ove quel particolare indumento
sia in dotazione;
- sopracolletto con alamari e granate.
Per i Soci familiari, i
Soci benemeriti non provenienti dall'Arma e i Soci simpatizzanti:
- copricapo tipo baseball
blu con logo dell'Associazione;
- sopracolletto con
"minilogo" sul bavero.
3. BENEMERITE (:.)
Per le Socie effettive:
- tailleur blu (o giacca
e pantaloni);
- camicia azzurra con
cravatta sociale;
- copricapo di foggia
militare con granata e gradi
- basco o altro copricapo - con granata e gradi
- per le Socie che, durante il servizio attivo, hanno fatto parte dei Reparti
Mobili o Speciali dell'Arma ove quel particolare indumento sia in dotazione;
- sopracolletto con
alamari (nelle manifestazioni ufficiali).
Per le Socie familiari
e simpatizzanti:
- tailleur blu (o giacca
e pantaloni);
- foulard ANC con logo in metallo;
- copricapo di foggia "militare"
con logo; mantella di colore blu con
fodera in tinta d'inverno.
4. VOLONTARIATO
- dì
protezione civile: come da delibera del Consiglio nazionale 15.12.2005
disposizioni a parte impartite dal SECOV;
- generico: uniforme sociale di cui ai
precedenti paragrafi con le varianti: bracciale
"volontariato" sulla manica sinistra e copricapo tipo baseball blu
con logo dell'Associazione.
(.) I Soci effettivi in
attività di servizio intervengono alle manifestazioni in uniforme sociale o di
servizio.
(..) Il copricapo a busta ed il
sopracolletto di panno, con alamari, sono conformi ai modelli di cui al
Regolamento n.162 in data 02.02.1950. I Soci
effettivi, che abbiano prestato servizio nell'Arma dei
Carabinieri, pur non essendo Carabinieri, portano sul copricapo e nel sopracolletto
distintivi, mostrine e gradi dell'Arma o Corpo di appartenenza. I Soci
effettivi, che abbiano prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri per poi
transitare in altre Arme, Corpo o servizio portano
solo i gradi conseguiti nell'Arma dei Carabinieri.
(:.) Tutte le Socie, a
qualunque categoria appartengano, assumono la denominazione di
"Benemerite".
ALLEGATO 2
Alla Presidenza della Sezione
dell'Associazione Nazionale Carabinieri di
Calvi Risorta
Il
sottoscritto...........................................................................nato il............................a.....................................
residente
a..................................................in Via
…………..……................................................n....................
C.A.P..............................telefono................................................professione…...................................................
stato
civile......................................quale1..........................................................del2.............................................
alla data
attuale3................................................ chiede di
essere iscritto a codesta ANC in qualità
di Socio:
□ EFFETTIVO □ FAMILIARE □ SIMPATIZZANTE
Consapevole
delle sanzioni previste dal C.P. e dalle
altre disposizioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci attesta sotto la
propria responsabilità, di essere immune da
precedenti e pendenze penali e di impegnarsi ad osservare le disposizioni dello
Statuto Organico e del Regolamento dell'Associazione, dei quali ha preso
visione, nonché dei deliberati assunti dagli Organi dirigenti associativi.
Inoltre si impegna di segnalare tempestivamente alla Sezione
dell'ANC ogni variazione che dovesse verificarsi rispetto alla situazione sopra
dichiarata.
Presa visione
dell'informativa concernente il trattamento dei dati personali, ai sensi e per
gli effetti dell'art.13 D. Lgs. 196/03;
□ esprime □
non esprime il consenso al trattamento dei dati di cui
al punto 3.1.
In relazione al trattamento dei dati di cui al punto 3.2.
□ Consente □ Non consente l'invio delle informazioni anche mediante
lettera, fax o e-mail.
Calvi Risorta, li
…………………
--------------------------------------------
Firma
Allega: due foto formato tessera, fotocopia
del foglio di congedo e consenso al trattamento dei
dati.
In fede
--------------------------------------------
Firma
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione di Calvi Risorta
Il dichiarante, la cui identità personale risulta da Carta di Identità n…………… rilasciata dal Comune di
Calvi Risorta in data ……………………., con deliberazione del Consiglio Sezionale in
data ….…………….
è stato iscritto all'Associazione in qualità
di Socio. E’ munito di tessera
n................................................
Il PRESIDENTE DELLA SEZIONE
…………………………………………………………………………
1 Grado rivestito/rapporto di
parentela con il militare.
2 Grado, cognome e nome del militare.
3 Specificare se ancora in servizio e presso
quale Ente o se deceduto.