MASSA PASSIVA? ANCORA SCONOSCIUTA DOPO 14 MESI
Antonio Caparco, 31 gennaio 2018
Con deliberazione
dell'organo straordinario di liquidazione numero 1 del 26 gennaio 2018, l’O.S.L., effettuata una quantificazione del tutto presunta della
massa debitoria (senza una verifica esatta e puntuale dei singoli debiti),
propone alla giunta comunale di aderire, entro 30 giorni, alla procedura
semplificata di cui all'articolo 258 del Tuel.
Una procedura, cioè, che
fa venire meno l’obbligo di predisposizione del piano di rilevazione della
massa passiva, che avrebbe invece dovuto vedere la luce già il 9 giugno 2017.
Dopo 2 richieste di
proroghe, non previste nemmeno nei comuni con più di 250.000 abitanti, e dopo
14 mesi di attività dell’Organo, i cui oneri ricadono sui cittadini caleni, così come quelli per l’utilizzo di personale del
comune, cui è stato autorizzato dello straordinario, e l’individuazione persino
di un consulente esterno (dott. Gagliarde), è del tutto inaccettabile che Calvi
Risorta non abbia il diritto di conoscere puntualmente la massa debitoria che
avrebbe portato il commissario prefettizio a dichiarare il dissesto.
Si è preferito adottare
una procedura di massima, che ben poteva essere chiusa a questo punto in un
mese di attività, mettendo cifre a caso, per lo più riprese dalla relazione
(piena di errori) da parte del precedente revisore dei conti - per intenderci
lo stesso che aveva reso parere pienamente favorevole su una ipotesi di
bilancio riequilibrato, bocciata poi di fatto dal Ministero dell'Interno -
rimandando poi l’esatta quantificazione al momento in cui, a mano a mano, si
procederà alla liquidazione e al pagamento dei debiti: tra un paio d’anni,
cioè, potremmo addirittura anche sapere che la massa passiva reale era non di
5,1 ma di 1 milione di €!
Non sappiamo se questo sia
dipeso dalla assoluta mancanza di collaborazione, da parte
dell’amministrazione, che l’O.S.L. ha sempre
lamentato nelle sue varie richieste di proroga, ma questo non fa venire meno il
diritto di conoscere la verità, evitando così anche inutili polemiche e
speculazioni politiche da una parte e dall’altra.
Nel frattempo abbiamo
ritenuto opportuno indirizzare, con prot.1102 del
30/1/2018, una nota al Sindaco, al responsabile finanziario ed anche al
revisore dei conti affinché si analizzino le tante incongruenze presenti nella
delibera dell’O.S.L. prima di aderire, sic et simpliciter, alla richiesta avanzata così a cuor leggero
da parte dell’O.S.L.
Al
Sindaco
Al
Responsabile Finanziario
Al
Revisore dei conti
Al
Presidente del consiglio comunale
Ai
capigruppo consiliari
SEDE
Protocollo
1102 del 30 gennaio 2018
Oggetto:
Applicazione articolo 258 del D. Lgs. 267/2000.
Il sottoscritto
Antonio Caparco, nato a Calvi Risorta (CE) il
18/07/1948 ed ivi residente alla Via Cales n.7, consigliere del Comune di Calvi
Risorta (CE);
Premesso
che:
●
lo scrivente ha ricoperto la carica di
Sindaco pro-tempore del comune di Calvi Risorta (CE) dal 9/6/2009 al
26/05/2014;
●
con deliberazione dell'organo
straordinario di liquidazione numero 1 del 26 gennaio 2018, l’OSL, effettuata una
quantificazione del tutto presunta della massa debitoria (senza una verifica
esatta e puntuale dei singoli debiti), propone alla giunta comunale di aderire,
entro 30 giorni, alla procedura semplificata di cui all'articolo 258 del Tuel;
●
questa procedura fa venire meno
l’obbligo di predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva, che
avrebbe invece dovuto vedere la luce già il 9 giugno 2017;
●
si ritiene inaccettabile che dopo 14
mesi di attività, l’utilizzo di personale del comune cui è stato autorizzato
dello straordinario e l’individuazione persino di un consulente esterno (dott.
Gagliarde), con tutti i notevoli costi che ne conseguono a carico della
cittadinanza, non si abbia il diritto di conoscere puntualmente la massa
debitoria;
●
la massa viene quantificata, così, in
maniera del tutto presunta, in circa 5,1 milioni di euro;
CONSIDERATO
CHE:
●
dalla lettura della deliberazione
emergono una serie di gravi errori che portano a sovrastimare enormemente il
reale ammontare della massa passiva;
RILEVATO
IN PARTICOLARE CHE:
●
l'importo dei residui passivi non
può includere quelli per i quali i 70
creditori citati (le cui istanze vanno verificate) hanno presentato istanza di
ammissione alla massa passiva, esame non effettuato;
●
i residui passivi possono anche essere
riferiti a lavori non ancora realizzati, come ad esempio l'ampliamento del
cimitero comunale, e quindi vengono a mancare i criteri di certezza, liquidità
ed esigibilità che dovrebbero avere le eventuali fatture, allo stato nemmeno
esistenti;
●
alcuni residui passivi “impropri”, si
riferiscono, parimenti, a lavori non ancora eseguiti (ad esempio il II lotto
dei lavori di adeguamento della palestra “Don Milani”)
o ad espropri che, così come quelli prima indicati, sono già finanziati da
mutui accesi presso la Cassa Depositi e Prestiti: così facendo, si arriva all’assurdo di richiedere un mutuo
per il pagamento di lavori, in parte ancora privi dei necessari requisiti di
certezza, liquidità ed esigibilità, già finanziati da mutui;
●
non è possibile richiedere un mutuo per
il pagamento di residui passivi riferiti a lavori pubblici finanziati con i POR
2007-2013, e rifinanziati di recente con i POR 2014-2020;
●
non esiste alcuna società di
riscossione, soggetta a procedure fallimentari, come è invece indicato in
delibera, che abbia in carico entrate dell'ente incluse nei residui attivi,
poiché gli unici concessionari con i quali il comune ha intrattenuto rapporti
sono la Publiservizi srl e la PubbliAlifana
srl, entrambi in attività, come le SS.LL. dovrebbero
sapere;
●
molte fatture sono già finanziate con
fondi a gestione vincolata (ad esempio la TARI) e verso alcuni creditori (ad
esempio Impresud) il comune vanta a sua volta dei
crediti;
●
appare del tutto errata la
quantificazione dei debiti fuori bilancio in 1,6 milioni di euro, tenuto conto
dell'importo rilevato dal revisore al 30 settembre 2016, nonché del fatto che,
ad esempio:
o
le fatture della Euroeco
srl non sono affatto dovute, così come attestato dal responsabile del settore
tecnico, ing. Sergio Santillo, con nota del 2012 (prot. 6962);
o
le fatture riferite al fallimento della
Free Trade srl sono oggetto di un piano di rientro
che va dal 2016 all'anno 2019, pertanto non sono immediatamente esigibili, non
rientrano nella competenza dell'OSL (le quote scadute al 31/12/2015 sono già
state interamente pagate) e per la loro
natura vanno finanziate integralmente con le tariffe del servizio idrico
integrato;
o
l'ordinanza di assegnazione in favore
della Gas Plus italiana SPA (che fa riferimento alle stesse fatture della Free Trade srl) è stata dichiarata inefficace con sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 823 del 6
marzo 2017;
o
le sentenze esecutive notificate
nell'anno 2016 rientrano, per consolidata giurisprudenza, nella competenza
della gestione ordinaria (si veda, ad esempio, la sentenza del Consiglio di
Stato n. 3669/2016 del 23/08/2016);
o
vi sono contenziosi ancora in corso;
o
molte cartelle di pagamento di Equitalia non sono dovute, poiché già definite, mentre il
comune vanta a sua volta dei crediti verso Equitalia
ed ha la possibilità, per la differenza, di aderire alla cosiddetta
rottamazione agevolata (entro maggio 2018);
o
l'anticipazione di tesoreria non
restituita al 31-12-2015, non rientra nella massa passiva e nelle competenze
dell’OSL, come chiarito nella legge di bilancio per il 2018;
●
gli aggi di riscossione, così come
tantissime altre fatture censite dai tecnici del commissario prefettizio, erano
già state saldate alla fonte o regolarmente liquidate e pagate;
●
parimenti erano insussistenti alcuni
dei pignoramenti presso il tesoriere indicati nella relazione del revisore al
dissesto, mentre altri fanno riferimento a fatture coperte in bilancio dai
corrispettivi residui passivi e non possono essere conteggiati due o,
addirittura, tre volte;
●
molte fatture sono inesigibili poiché
oggetto di procedure di pignoramento presso terzi;
●
se non vengono quantificate con
esattezza le risorse (massa attiva) da riversare all’OSL non potrebbe mai
essere quantificato l’esatto importo del mutuo da richiedere;
●
non corrisponde al vero il fatto che in
bilancio vi siano residui attivi prescritti, perché per quelli più vetusti si è
sempre regolarmente provveduto ad interrompere i termini di prescrizione e
questi vengono, attualmente, riscossi mediante pignoramenti presso terzi
(datore di lavoro del contribuente o i loro debitori);
CHIEDE
Di valutare
attentamente quanto prima indicato e quanto proposto dall'organismo
straordinario di liquidazione, sì da evitare l’adozione, sic et simpliciter, di una delibera con successiva richiesta di
mutui di ammontare ben più elevato di quanto realmente necessario, con oneri a
carico dell'ente.
Di pretendere,
invece, dopo ben 14 mesi di attività (laddove il piano di rilevazione della
massa passiva avrebbe già dovuto essere approvato entro il 9 giugno 2017), una
verifica puntuale e dettagliata dei debiti, o almeno una attenta valutazione
delle circostanze prima rappresentate, da completarsi nei 30 giorni assegnati,
prima di valutare, l’adesione o meno, da parte del comune alla procedura
semplificata di liquidazione.
È interesse di tutti,
politici e cittadini, conoscere la verità dei fatti: non ci si può accontentare
di cifre buttate lì per caso oggi (“presunti creditori”, “sommaria delibazione
di questa Commissione”), non dopo 14 mesi, per poi rimandare la verità a tra
qualche anno, quando si procederà con le
liquidazioni.
Fiducioso che queste
considerazioni, che ben possono costituire adeguate motivazioni per un
eventuale diniego ad aderire alla procedura semplificata, vengano attentamente
esaminate dalla giunta, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Calvi Risorta, 30/01/2018
F.to
il Consigliere comunale
Antonio Caparco
Allegati:
1. Copia
di un documento di riconoscimento.
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