Caleno24ore,
21 novembre 2014
PIGNATARO
M. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto l’istanza
cautelare avanzata dalla dottoressa Vittoria Farzati
che aveva presentato ricorso contro il decreto del 26 agosto 2014 con il quale
era stata sanzionata dal CSM (Consiglio superiore della magistratura) con la
revoca dell’incarico di Giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede
di Pignataro Maggiore. Come è noto, a seguito di
inchieste giornalistiche del blog di giornalismo investigativo “Pignataro Maggiore News” era emerso che le società di
famiglia della dottoressa Vittoria Farzati, con sede
legale in Calvi Risorta, “Casertana recuperi srl” e Cales
ambiente srl” (operanti nei sintomatici settori delle cave e dei rifiuti),
risultavano essere state colpite da interdittive
antimafia emesse dalla Prefettura di Caserta. Nella “Casertana recuperi srl” –
che successivamente avrebbe volturato le autorizzazioni cedendole alla “Cales ambiente srl”, nel vano tentativo di aggirare gli
effetti della prima delle due interdittive antimafia
– si erano intrecciati rapporti di affari tra la famiglia Iorio-Farzati
e Vincenzo Abbate, quest’ultimo legatissimo al
superboss del “clan dei casalesi” Michele Zagaria.
Come
si legge nell’ordinanza del Tar del Lazio, “al sommario esame proprio della
presente fase cautelare (…) il ricorso non appare assistito da apprezzabili
elementi di fumus boni juris, emergendo dal contesto motivazionale dell’impugnato
provvedimento adeguata valutazione degli elementi di fatto, non contestati, che
hanno indotto ad adottare la sanzione della revoca dall’incarico in relazione
alla ritenuta incidenza degli stessi sulla indipendenza, equilibrio e prestigio
che devono connotare costantemente lo svolgimento delle funzioni connesse anche
agli incarichi onorari”. Inoltre, “nemmeno rileva che l’irrogazione della
sanzione della revoca dell’incarico di giudice di pace sia stata deliberata pur
in presenza di una contraria determinazione del Consiglio Giudiziario, in
quanto spetta al CSM il potere valutativo dei fatti e determinativo della
sanzione”.
Pubblichiamo
in coda a questo articolo, a beneficio dei nostri pochi ma affezionati lettori,
l’ordinanza del Tar del Lazio depositata in segreteria in data 21 novembre
2014.
N.
05914/2014 REG.PROV.CAU.
N.
13212/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul
ricorso numero di registro generale 13212 del 2014, proposto da: Vittoria
Farzati, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Lenoci,
presso il cui studio
è
domiciliata elettivamente in Roma, Via Emanuele Gianturco,
1;
contro
il
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p. t.,
il
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., rappresentati e
difesi per
legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi,
12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del
decreto del 26.08.2014 con il quale la ricorrente è stata sanzionata con la
revoca
dell'incarico
di Giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di
Pignataro Maggiore;
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per le
intimate
Amministrazioni;
Vista la
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata
in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto
l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti
tutti gli atti della causa;
Ritenuta
la propria giurisdizione e competenza;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il Cons. Donatella
Scala e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO,
al sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il
ricorso
non appare assistito da apprezzabili elementi di fumus
boni juris,
emergendo
dal contesto motivazionale dell’impugnato provvedimento adeguata
valutazione
degli elementi di fatto, non contestati, che hanno indotto ad adottare la
sanzione
della revoca dall’incarico in relazione alla ritenuta incidenza degli stessi
sulla
indipendenza, equilibrio e prestigio che devono connotare costantemente lo
svolgimento
delle funzioni connesse anche agli incarichi onorari;
CONSIDERATO,
altresì, che nemmeno rileva che l’irrogazione della sanzione
della
revoca dell'incarico di giudice di pace sia stata deliberata pur in presenza di
una
contraria determinazione del Consiglio Giudiziario, in quanto spetta al CSM il
potere
valutativo dei fatti e determinativo della sanzione;
RITENUTO
di compensare le spese di lite in tale fase;
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater,
RESPINGE l’istanza
cautelare citata in premessa.
CONDANNA
la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase
cautelare,
che liquida in € 500,00 (cinquecento,00), in favore della parte resistente.
La
presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria
del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così
deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con
l'intervento
dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL
PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/11/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod.
proc. amm.)
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