Il Tar del Lazio boccia la Farzati: respinta l’istanza cautelare

Caleno24ore, 21 novembre 2014

Rosa Parchi

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PIGNATARO M. – Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla dottoressa Vittoria Farzati che aveva presentato ricorso contro il decreto del 26 agosto 2014 con il quale era stata sanzionata dal CSM (Consiglio superiore della magistratura) con la revoca dell’incarico di Giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di Pignataro Maggiore. Come è noto, a seguito di inchieste giornalistiche del blog di giornalismo investigativo “Pignataro Maggiore News” era emerso che le società di famiglia della dottoressa Vittoria Farzati, con sede legale in Calvi Risorta, “Casertana recuperi srl” e Cales ambiente srl” (operanti nei sintomatici settori delle cave e dei rifiuti), risultavano essere state colpite da interdittive antimafia emesse dalla Prefettura di Caserta. Nella “Casertana recuperi srl” – che successivamente avrebbe volturato le autorizzazioni cedendole alla “Cales ambiente srl”, nel vano tentativo di aggirare gli effetti della prima delle due interdittive antimafia – si erano intrecciati rapporti di affari tra la famiglia Iorio-Farzati e Vincenzo Abbate, quest’ultimo legatissimo al superboss del “clan dei casalesi” Michele Zagaria.

Come si legge nell’ordinanza del Tar del Lazio, “al sommario esame proprio della presente fase cautelare (…) il ricorso non appare assistito da apprezzabili elementi di fumus boni juris, emergendo dal contesto motivazionale dell’impugnato provvedimento adeguata valutazione degli elementi di fatto, non contestati, che hanno indotto ad adottare la sanzione della revoca dall’incarico in relazione alla ritenuta incidenza degli stessi sulla indipendenza, equilibrio e prestigio che devono connotare costantemente lo svolgimento delle funzioni connesse anche agli incarichi onorari”. Inoltre, “nemmeno rileva che l’irrogazione della sanzione della revoca dell’incarico di giudice di pace sia stata deliberata pur in presenza di una contraria determinazione del Consiglio Giudiziario, in quanto spetta al CSM il potere valutativo dei fatti e determinativo della sanzione”.

Pubblichiamo in coda a questo articolo, a beneficio dei nostri pochi ma affezionati lettori, l’ordinanza del Tar del Lazio depositata in segreteria in data 21 novembre 2014.

 

N. 05914/2014 REG.PROV.CAU.

N. 13212/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

(Sezione Prima Quater)

 

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 13212 del 2014, proposto da: Vittoria

Farzati, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Lenoci, presso il cui studio

è domiciliata elettivamente in Roma, Via Emanuele Gianturco, 1;

 

contro

il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p. t.,

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., rappresentati e difesi per

legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

 

del decreto del 26.08.2014 con il quale la ricorrente è stata sanzionata con la revoca

dell'incarico di Giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di

Pignataro Maggiore;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato per le

intimate Amministrazioni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 il Cons. Donatella

Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

RITENUTO, al sommario esame proprio della presente fase cautelare, che il

ricorso non appare assistito da apprezzabili elementi di fumus boni juris,

emergendo dal contesto motivazionale dell’impugnato provvedimento adeguata

valutazione degli elementi di fatto, non contestati, che hanno indotto ad adottare la

sanzione della revoca dall’incarico in relazione alla ritenuta incidenza degli stessi

sulla indipendenza, equilibrio e prestigio che devono connotare costantemente lo

svolgimento delle funzioni connesse anche agli incarichi onorari;

 

CONSIDERATO, altresì, che nemmeno rileva che l’irrogazione della sanzione

della revoca dell'incarico di giudice di pace sia stata deliberata pur in presenza di

una contraria determinazione del Consiglio Giudiziario, in quanto spetta al CSM il

potere valutativo dei fatti e determinativo della sanzione;

 

RITENUTO di compensare le spese di lite in tale fase;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater,

 

RESPINGE l’istanza cautelare citata in premessa.

 

CONDANNA la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase

cautelare, che liquida in € 500,00 (cinquecento,00), in favore della parte resistente.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con

l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

 

L'ESTENSORE                                 IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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